D.Lgs. 30/2026 - Dal 27 settembre 2026, in Italia i green claim non documentati diventano illeciti.
Il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026, recepisce la Direttiva UE 2024/825 "Empowering Consumers for the Green Transition" e modifica il Codice del Consumo italiano.
Le disposizioni entrano in vigore il 27 settembre 2026.
Cosa cambia per le imprese.
Il decreto introduce un divieto esplicito su dichiarazioni ambientali generiche — "green", "ecologico", "rispettoso dell'ambiente", "filiera sostenibile" — in assenza di evidenze misurabili e verificabili. Sono altresì vietate le asserzioni di impatto neutro o positivo basate esclusivamente su meccanismi di compensazione delle emissioni, e le etichette di sostenibilità non fondate su sistemi di certificazione riconosciuti da autorità pubbliche.
Le violazioni configurano pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo, con le relative conseguenze sanzionatorie.
Caso specifico del tessile: la certificazione dei materiali.
Nel settore tessile, i claim più esposti al rischio di non conformità sono quelli relativi ai materiali certificati — GRS per il riciclato, OCS e GOTS per l'organico, RWS per la lana, BCI per il cotone convenzionale, e molti altri.
Il problema è strutturale e comune a tutte queste certificazioni: gli standard certificano i volumi in chilogrammi su finestre temporali periodiche. Il Regolamento europeo sul Digital Product Passport — e ora il D.Lgs. 30/2026 — richiedono invece la dichiarazione verificabile per singolo capo prodotto.
Reeco colma questo gap attraverso un algoritmo proprietario di verifica granulare. Il sistema calcola in tempo reale se la quota di materiale certificato disponibile è matematicamente sufficiente per ogni unità prodotta, indipendentemente dallo standard di certificazione utilizzato. Quando il saldo certificato si esaurisce, la dichiarazione viene bloccata automaticamente.
Nessuna stima. Nessun arrotondamento. Nessuna dichiarazione che eccede quanto documentato.
Nel settore tessile, il claim più esposto al rischio di non conformità è quello relativo alla fibra.
In termini operativi, Reeco garantisce:
— Documentazione verificabile a livello di singolo capo, pronta per qualsiasi audit AGCM — Impossibilità tecnica di dichiarare fibra certificata in eccesso rispetto agli acquisti documentati — Trail di dati immutabile: lotto, fornitore, certificato GRS, quantità consumata — Conformità simultanea a D.Lgs. 30/2026, EU DPP e ESPR
Le imprese tessili che comunicano contenuto riciclato hanno sei mesi per verificare che le proprie dichiarazioni ambientali reggano a un controllo.
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